NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2020 – CAMBIANO LE REGOLE DAL 01/07/2020
( FONTE: Consulente del Lavoro- Sviluppo Lavoro Elaborazioni Srl)

(IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/86). I veicoli per i quali la norma consente la piena deducibilità dell’IVA sono quelli:

  • non compresi nell’articolo 164 del TUIR, ossia veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali e autoveicoli per trasporti specifici;
  • destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. In questa categoria rientrano quelli “indispensabili”, vale a dire quelli senza i quali l’attività d’impresa non può essere in alcun modo esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, da quelle di scuola guida o di onoranze funebri;
  • adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

La deducibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c’è una presunzione assoluta di promiscuità di utilizzo.

(IVA) disciplinate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72. I veicoli per i quali la norma consente la piena detraibilità dell’IVA sono quelli:

  • non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* ed utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione. La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre l’IVA al 100% (in luogo del 40%) se viene dimostrato l’uso esclusivo del veicolo per soli fini aziendali, ma in pochi possono avvalersene perché non è facilmente dimostrabile. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi.
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (come le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto);
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnate dall’azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso (con una fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.

La detraibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria.

* Ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Si tratta di tutta una serie di emolumenti retributivi che vengono esposti nella busta paga dei lavoratori e che fanno riferimento a speciali trattamenti cosiddetti ‘in natura’ di cui gode il dipendente o il collaboratore nell’ambito del rapporto di lavoro. Il calcolo del fringe benefit viene effettuato facendo riferimento a dei valori di riferimento stabiliti.

Esempio classico di fringe benefit può essere l’auto aziendale, ossia la concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo, a scopo quindi sia di lavoro che per esigenze private.

Nel caso delle auto aziendali, il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’ammontare eventualmente addebitato al dipendente.

Queste tabelle sono pubblicate dal Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno ed hanno effetto dal periodo d’imposta successivo.

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